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Esdebitazione

Esdebitazione: forse non tutti sanno che dai debiti si può guarire.


La legge 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni ha aperto uno spiraglio di luce per le persone fisiche e gli imprenditori, che per vari motivi si sono ritrovati indebitati e con la seria prospettiva di non poterli ripianare con il proprio lavoro.

Non è questa la sede per fare commenti su come il “debitore” si sia ritrovato in questa scomoda posizione.

Cercheremo di spiegare come dal punto di vista giuridico il debitore avvalendosi degli strumenti che la legge gli consente possa procedere alla fase della esdebitazione.


L’esdebitazione è un meccanismo che permette al privato cittadino e consumatore di proporre ai creditori un piano di rientro per cancellare i propri debiti. E’ stata introdotta nel 2012 grazie all’approvazione della legge 27 gennaio 2012, n. 3 titolata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi di sovraindebitamento” dando la possibilità anche ai privati di liberarsi, in modo graduale e progressivo, da ogni debito residuo consentendo una completa “riabilitazione economico-finanziaria” al soggetto che se ne avvale.

L’esdebitazione è quindi uno strumento riservato ai soggetti non fallibili ( trattasi di privati cittadini o piccoli imprenditori che nell’ambito dell’attività imprenditoriale non abbiano superato determinati limiti dimensionali: volume d’affari e numero di dipendenti, in gergo ”sotto soglia “ ) in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi, nel dettaglio: piccoli imprenditori: commercianti, artigiani, professionisti, agricoltori, e imprenditori sotto soglia; privati cittadini: tutti i consumatori senza partiva IVA; relativamente ai privati cittadini è importante sottolineare che l’esdebitazione è riservata al consumatore che ha assunto debiti per finalità estranee all’esercizio di impresa e/o attività professionale.

E’ pertanto, consentito a questi soggetti che si trovino in una posizione di crisi finanziaria, o gravi difficoltà economiche, tali da non renderli in grado di far fronte al pagamento dei propri debiti, di poter utilizzare la procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento attraverso la conclusione di un piano del consumatore che consiste in una vera e propria ristrutturazione debitoria da proporre ai loro creditori o, in alternativa, mettendo a disposizione il proprio patrimonio in una sorta di liquidazione dello stesso. Per mettere in piedi la procedura di esdebitazione è consigliabile rivolgersi ad un professionista che valuterà, in via preventiva, la sussistenza di tutti i requisiti di legge affinché la proposta possa essere formulata. L’organismo preposto alla composizione della crisi da sovra indebitamento e l’OCC ( organismo composizione crisi ) è un ente terzo, indipendente e imparziale a cui il debitore può rivolgersi per trovare una soluzione appoggiandosi ad un organo istituzionale esterno alla propria esposizione debitoria. Questo significa che tutti i soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali ( che non possono essere dichiarati “falliti” ) e che si ritrovano, spesso, esposti alle azioni individuali dei creditori, possono, attraverso questo organo, provare a risolvere al loro crisi protetti da una sorta di garante. Una volta ricevuta la domanda, l’OCC ne valuta il rispetto dei presupposti normativi e procede alla nomina di un professionista, il gestore della crisi, che sarà colui che assisterà il debitore nella ristrutturazione del suo debito e per la successiva soddisfazione dei creditori. La figura del professionista ( coadiuvato dal consulente di fiducia del debitore ) assisterà il debitore per formulare una proposta che dovrà prima essere vagliata dal gestore della crisi e successivamente dai creditori e consiste in un progetto realizzabile con importi e tempi definiti per saldare, per intero o in parte, i debiti. L’accordo verrà considerato raggiunto se esprimerà parere favorevole, almeno, il 60% dei creditori che rappresentano il debito.
Per fare un esempio, se il sig. Mario Rossi ha centomila euro di debiti con “n” creditori, l’accordo sarà raggiunto se la somma del debito dei creditori che hanno espresso parere favorevole alla proposta, supererà i 60 mila euro; in alternativa, se il debitore riveste la qualifica di solo consumatore, potrà proporre un piano di ristrutturazione del debito che funzionerà, a grandi linee, come la proposta di accordo sopra esposta, con la sola differenza che non sarà necessario il parere favorevole dei creditori. Tale opportunità è riservata, in via esclusiva, a chi a contratto debiti che non riguardano l’attività imprenditoriale/professionale in corso; oppure, chiedere la liquidazione del patrimonio del debitore, individuando i beni da vendere con il gestore della crisi e destinando il ricavato al soddisfacimento totale o parziale dei creditori. Il piano di ristrutturazione, così elaborato, sarà presentato al Giudice competente presso il Tribunale, il quale se ricorrono tutti i presupposti di legge, omologherà il piano e darà il consenso al professionista nominato dall’OCC di procedere nei modi e termini descritti nel paino medesimo.


Per ulteriori informazioni o chiarimenti di qualsiasi genere potete rivolgervi al nostro studio.

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