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Bonus investimenti Sud

Credito d’imposta Bonus investimenti Sud Politiche economiche

Estesi fino al 31 dicembre 2022 nell’ambito del piano Transizione 4.0 il credito d’imposta investimenti al sud  previsto dalla legge di Bilancio 2021.

Istituito dalla legge di Stabilità 2016, il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate al Sud è stato potenziato dal decreto Mezzogiorno n. 243-2016, convertito nella legge n. 18 del 2017 e ripreso dalla Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020

L’incentivo è riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, per i nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate in determinate aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

L’intensità dell’agevolazione è pari al:

  • 45% dell’investimento ammissibile per le piccole imprese,
  • 35% dell’investimento ammissibile per le medie imprese
  • 25% dell’investimento ammissibile per le grandi imprese.

L’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento è pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni per le medie imprese e a 15 milioni per le grandi imprese.

Beni agevolabili

Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli in:

  • macchinari;
  • costi di impianto
  • impianti;
  • attrezzature varie.

Sono, quindi, esclusi dall’agevolazione i beni immateriali, gli immobili e i veicoli.

I beni agevolabili devono essere:

  • strumentali all’attività d’impresa;
  • nuovi;
  • destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio agevolato.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante:

  • acquisto da terzi;
  • leasing;
  • contratto di appalto;
  • realizzazione in economia.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6869”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta

All’utilizzo del credito d’imposta in esame non si applicano altresì:

  • il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, di cui all’art. 34 della
    388/2000, innalzato a 700.000,00 euro dall’1.1.2014;
  • il divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 31 co. 1 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), in presenza di debiti:
  • iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, ovvero derivanti da accertamenti ese­cutivi emessi dall’1.10.2011;
  • di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
  • per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
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